Lo statuto dell'associazione

 Atto Costitutivo


Statuto dell'associazione Essere Liberali

Art.1
Ai sensi degli Art. dal 36 al 42 del Codice Civile, è costituita l'Associazione "ESSERE LIBERALI" con sede in FLERO (Bs) via BRUNO BUOZZI n° 03. Art.2
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n.266/1991, della Legge Regionale n.22/1993, del DL. n.460/1997 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro di utilità sociale. La durata dell'Associazione è indeterminata. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria ai sensi dell'art.7.
Art.3
L'Associazione non ha fini di lucro. Essa trova ispirazione nei valori liberali, nel riconoscere all'individuo un valore autonomo e primario , nel limitare l'azione dello Stato in base ad una distinzione di pubblico e libero settore, considerando centrale la libertà dell'individuo e la sua difesa. Scopo dell'Associazione è l'approfondimento e la diffusione di questi valori attraverso la promozione di eventi , pubblicazioni , conferenze e seminari.
Art.4
Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Segretario
Tutte le cariche sociali sono esercitate in forma gratuita.Art.5
L'Assemblea e' costituita dai soci fondatori, onorari, sostenitori, ordinari. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci onorari quelli nominati dal Consiglio Direttivo individuati fra persone che abbiano contribuito ad estendere, sul piano culturale e professionale, i principi e le finalità della cultura liberale, o che si siano particolarmente prodigati per l'Associazione. Sono soci sostenitori ed ordinari le persone fisiche che vengono ammesse dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domand
Art.6
L'Assemblea ordinaria regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente.
Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente presso la sede sociale o altrove, almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi a far tempo dal 31 dicembre di ogni anno, data di chiusura dell'esercizio sociale. Può inoltre essere convocata dal Presidente ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su domanda di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. L'avviso di convocazione, da inviarsi esclusivamente tramite posta elettronica od SMS a tutti i soci almeno 5 (cinque) giorni prima e dovrà contenere la data e l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione.
Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
nominare i membri del Consiglio Direttivo tra i soci, in base ai criteri qui sotto riportati.
I Soci Fondatori nominano fino ad un massimo di quattro membri scegliendoli tra i Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari, comunque sia la composizione del Consiglio Direttivo.
I rimanenti Consiglieri verranno nominati dall'Assemblea di tutti i Soci tra i Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari;
analizzare i rapporti di gestione dell'Associazione, approvare i bilanci preventivi e consuntivi.
L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Art.7
L'Assemblea in sede straordinaria e' convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo oppure su domanda di un terzo dei soci aventi diritto di voto, ogni qual volta sia ritenuto necessario. L'avviso di convocazione, da inviarsi esclusivamente tramite posta elettronica od SMS a tutti i soci almeno 5 (cinque) giorni prima , dovrà contenere la data e l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione.
Dell'Assemblea Straordinaria fa parte l'universalità dei Soci.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
Per la modifica dello Statuto l'Assemblea e' valida in prima convocazione con la presenza di oltre due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei soci presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La delibera dell'Assemblea con la quale e' stato deciso lo scioglimento dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli associati.
Art.8
Le condizioni per l'ammissione sono stabilite dal Consiglio Direttivo.
All'associazione può aderire chiunque abbia compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età. Il socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto, inoltre si obbliga per tutto l'anno sociale in cui si iscrive.
Tutti i soci devono pagare le quote stabilite annualmente; il socio moroso non può esercitare i diritti sociali.
La qualità di socio implica l'accettazione dei valori, delle finalità e delle norme regolamentari stabilite nel presente statuto.
Art.9
Su proposta del Consiglio direttivo l'Assemblea stabilisce l'ammontare annuo delle quote associative. I soci onorari sono dispensati dai contributi annuali.Art.10
La qualità di socio si perde:
per dimissioni. Le dimissioni dall'Associazione devono essere presentate al Presidente a mezzo di lettera;
in caso di mancata regolarità nella corresponsione della quota sociale;
per espulsione proposta dal Consiglio Direttivo .
Art.11
Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci compresi quelli onorari. I membri eletti restano in carica cinque anni e sono eleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.Art.12
L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di 5 (cinque) o 7 (sette) membri eletti tra gli aderenti all'associazione stessa.
In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno dei rappresentanti eletti dall'Assemblea dei soci il Consiglio può procedere alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri subentrati rimarranno in carica fino alla scadenza prevista per quelli sostituiti.
Art.13
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione ed il Segretario che durano in carica cinque anni e sono eleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.
Il Segretario sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo. All'atto della costituzione dell'Associazione viene nominato un Consiglio Direttivo, che rimane in carica fino al 31/12/2019, composto da sette membri e il Presidente viene nominato tra i soci fondatori.
Al Consiglio Direttivo e' attribuita la facoltà di invitare a partecipare alle riunioni altri associati e non associati.Art.14
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, da diramarsi, salvo casi di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo oltre a curare tutti gli aspetti dell'attività associativa dovrà:
formulare ed approvare il regolamento interno e le quote annuali;
sovrintendere al funzionamento dell'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della gestione da sottoporre all'Assemblea con propria relazione;
deliberare l'accettazione dei contributi di terzi (donazioni, elargizioni, lasciti testamentari), autorizzare convenzioni, deliberare sulle iniziative e nominare i relativi coordinatori;
deliberare, senza obbligo di motivazione, sulle domande di ammissione dei soci, sulla esclusione ed espulsione dei soci stessi, stabilire le quote dovute dai soci e fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie;
nominare i Soci onorari;
e' l'organo di rappresentanza verso l'esterno.
Art.15
Il Presidente attua la politica generale dell'Associazione e verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Associazione.Art.16
Il patrimonio dell'Associazione e' rappresentato da un fondo costituito dalle quote dei soci, da erogazioni, contributi e sovvenzioni di soggetti privati, nonché da ogni altra entrata ed acquisizione affluente all'Associazione a qualsiasi titolo. L'Associazione non dovrà mai autorizzare l'acquisizione di contributi pubblici , in qualsiasi forma siano presentati. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti come da regolamento.
Le quote associative versate non sono rimborsabili in ogni caso.
Art. 17
L'esercizio finanziario decorre dal 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla nomina di un Tesoriere.
Per ogni esercizio e' predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti i soci, almeno dieci giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.Art. 18
All'Associazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili, o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività.
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi identiche finalità o in beneficenza.Art. 19
Per quanto non previsto nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci presenti oppure e' necessario riferirsi alle norme contenute nel Codice Civile.